Dopo un decennio di dibattiti ai massimi livelli istituzionali sul tema informazione, editoria e, potrei dire, “sapere” in generale, gli editori e coloro che producono “pensiero”, utilizzando la penna o il microfono o qualsiasi altro strumento, trovano finalmente il giusto riconoscimento dei loro diritti verso gli utilizzatori on-line delle pubblicazioni giornalistiche.
L’entrata in vigore del regolamento AGCOM di cui alla delibera n. 3/23 del 19 gennaio scorso attua, infatti, le previsioni dell’art. 43 bis della Legge sul diritto d’autore, definendo i criteri e le procedure che consentiranno agli editori, e non solo, di ottenere il pagamento dell’equo compenso qualora la loro produzione giornalistica venga utilizzata dagli Over-the top e/o comunque da terzi.
La normativa riconosce agli editori un vero e proprio potere di “negoziazione” finalizzato alla stipula di un contratto che preveda il pagamento a carico dei “prestatori di servizi della società dell’informazione” di una somma congruamente determinata sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità: l’equo compenso, infatti, potrà arrivare fino al 70% dei ricavi pubblicitari derivanti dall’utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche, detratti i proventi generati dal traffico di reindirizzamento.
Il riconoscimento del diritto all’equo compenso avrà anche una ricaduta sugli autori della produzione giornalistica: a questi ultimi andrà riconosciuta una quota dell’equo compenso, da determinare su base convenzionale per i lavoratori autonomi e mediante accordi collettivi per i lavoratori subordinati.
La procedura codificata dalla delibera Agcom, in particolare, è scandita dalle seguenti fasi:
– richiesta di avvio del negoziato e confronto con l’Agcom: se entro trenta giorni dall’avvio del negoziato non viene raggiunto l’accordo, si potrà ricorrere all’Autorità che, dopo avere convocato le parti, si pronuncerà entro sessanta giorni determinando l’entità dell’equo compenso, nella misura proposta dalla parte ovvero d’ufficio sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
– ricorso al Tribunale delle Imprese: in caso di mancato accordo alle condizioni fissate dall’AGCOM sarà possibile ricorrere al Tribunale delle Imprese.
Al fine di garantire effettività alla tutela apprestata, la normativa prevede l’inibizione assoluta di ogni “oscuramento” on line delle pubblicazioni edite dai richiedenti e obbliga la “società di servizi” a rendere disponibili tutti i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso, prevedendo addirittura l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’ultimo esercizio, laddove la richiesta non sia evasa entro il termine di trenta giorni.
Tante sono le novità per il settore e per i diritti delle industrie editoriale, da far valere, tuttavia, nel termine di prescrizione breve di due anni, per come stabilito dalla normativa richiamata.
In altri tempi Tito Livio avrebbe detto: Potius sero nam nunquam !
Avv. Giuseppe Mandalà
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