I principi e le regole che guidano l’associazione, raccolti negli articoli che ne definiscono identità, finalità e modalità di azione.
È costituita, con sede legale in Palermo, la Federazione Editori Digitali (F.E.D.). La Federazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
La Federazione ha durata illimitata.
Scopi della Federazione Editori Digitali: la tutela della libertà di informazione, a mezzo web o su piattaforme digitali, in tutte le forme nelle quali essa può esplicarsi e pertanto attraverso l’utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione tecnicamente disponibili, la tutela del diritto d’autore, la tutela della concorrenza su tutte le piattaforme distributive digitali, nonché sul mercato della raccolta pubblicitaria, la tutela della economicità delle aziende editrici quale condizione essenziale per l’esercizio della libertà di informazione, lo sviluppo della diffusione dei mezzi di comunicazione come strumenti di informazione e veicoli di pubblicità, la difesa dei diritti e degli interessi morali e materiali degli associati.
Nell’adempimento di questi scopi e per ogni atto anche di natura sindacale la Federazione, e per essa il suo legale rappresentante, ha la rappresentanza degli associati, per la tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali e materiali dell’intera categoria.
La Federazione può, esemplificativamente e non esaustivamente, organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa a mezzo web e piattaforme digitali e i suoi rapporti con la realtà sociale.
La Federazione può aderire ad altri organismi, sia di carattere nazionale che internazionale.
La Federazione coordinerà, nei limiti del presente Statuto, l’attività professionale degli associati nei loro rapporti con gli istituti e le amministrazioni sia pubblici che privati, a carattere economico, politico, culturale, sindacale e sociale.
Possono far parte della Federazione gli editori di testate digitali o di testate cartacee che abbiano anche testate digitali.
1bis. Per “testata digitale” si intende la testata giornalistica online, costituita da un direttore responsabile, un editore e uno stampatore-provider.
Possono aderire alla Federazione anche le associazioni, purché aventi scopi complementari o connessi.
Sulle domande di ammissione ad associato delibera il Comitato Direttivo.
Nella domanda di ammissione le imprese devono dichiarare di svolgere l’attività di editore, con particolare riferimento alle testate digitali.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sulle domande di ammissione, tanto di accoglimento, quanto di rifiuto, non sono motivate.
La testata digitale è registrata e iscritta presso il registro pubblico degli operatori digitali e della comunicazione (per brevità, ROC), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell’art. 3bis della Legge 103/2012, di conversione del DL n. 63/2012, le testate realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi di registrazione di cui all’art. 5, legge 47/1948, né agli obblighi di registrazione sul ROC, di cui alla legge n. 62/2001.
Ad esse non si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/ CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.
L’ammissione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e i relativi Regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima.
L’associato si intende tale per tutte le sue edizioni, in qualunque formato, che è tenuto a dichiarare.
La qualità di associato si perde:
Le dimissioni devono essere notificate al Comitato Direttivo e hanno effetto con la fine dell’anno solare se date entro il 31 agosto; altrimenti hanno effetto dal 30 giugno dell’anno successivo.
La cessazione ha effetto dalla scadenza del periodo semestrale di cui alla lettera b).
L’esclusione ha effetto immediato ma l’escluso è tenuto al pagamento dei contributi per tutto l’anno solare.
Salvo quanto previsto dall’art. 6, l’esclusione può essere deliberata trascorso il periodo trimestrale di cui all’art. 6 comma primo lett. c) e d).
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul Fondo Comune.
L’associato che sia inadempiente agli obblighi sociali è passibile, a seconda della gravità dell’infrazione, dei seguenti provvedimenti:
censura;
sanzione pecuniaria di importo compreso tra il 50 per cento ed il 100 per cento del contributo annuale cui l’associato è tenuto; la sanzione è devoluta alla Federazione;
sospensione dai diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi;
“sospensione da ogni diritto sociale, compreso l’elettorato attivo e passivo, per un periodo non superiore a tre mesi, per l’associato che da oltre tre mesi sia in mora nel pagamento dei contributi”.
esclusione.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari spetta al Comitato Direttivo.
Contro le decisioni che infliggono la censura e la sanzione pecuniaria (lett. a) e b)) non è ammesso reclamo.
Contro la sospensione e l’esclusione (lett. c), d) ed e)) è ammesso il ricorso all’Assemblea.
Tale ricorso ha effetto sospensivo e si propone con lettera raccomandata, da inviarsi alla sede di Via Castellana Bandiera n. 4/A, o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo federazionieditoridigitali@pec.it, che deve essere inviata al Presidente del Comitato Direttivo della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
L’assemblea decide a scrutinio segreto.
È riservata alla Federazione ogni altra azione verso l’inadempiente.
Gli organi della Federazione sono:
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed i titolari di esse durano in carica tre anni.
Le cariche associative possono essere attribuite ai legali rappresentanti, ai dirigenti e ai consulenti delle imprese associate o di società controllate e/o partecipate dalle stesse.
La disposizione di cui al comma terzo non si applica al Presidente del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea è costituita dagli associati alla Federazione.
Gli associati possono anche farsi rappresentare, ad ogni effetto, da altro socio o persona munita di apposita delega scritta che conferisce al delegato gli stessi poteri del socio mandante.
Nessun associato o delegato può essere portatore di più di due deleghe.
Sono di competenza dell’Assemblea Generale:
L’Assemblea è convocata, nella sede della Federazione o altrove, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per gli oggetti di cui alle lett. c) ed e) dell’art. 9; è inoltre convocata ogniqualvolta lo ritengano opportuno il Comitato Direttivo o il Presidente, ovvero lo chieda almeno un quarto degli associati con l’indicazione dell’argomento da trattare.
È straordinaria l’Assemblea indetta per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.
È ordinaria l’Assemblea indetta per deliberare sui restanti argomenti.
La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. La convocazione deve essere spedita almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 24 ore.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere prevista la seconda convocazione.
Art 10bis Convocazione dell’Assemblea e svolgimento delle riunioni da remoto (a distanza)
Secondo quanto stabilito dal DL 18/2020 e ss. mm., le riunioni dell’Assemblea, convocata in forma ordinaria o straordinaria a norma dell’art. precedente, potranno svolgersi anche in modalità da remoto (a distanza) mediante teleconferenza e/o videoconferenza, sulle piattaforme online che verranno di volta in volta comunicate ai soci dell’Associazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams etc..).
L’avviso di convocazione di cui al comma 4 dell’art. precedente conterrà il link di collegamento per partecipare alla riunione nella modalità concordata, nonché, a norma dell’art. 106, comma II, DL 18/2020, “l’espressione del voto in via elettronica” o “per corrispondenza”.
Ciascuno dei partecipanti dovrà essere validamente riconosciuto e identificato da tutti gli altri e dovrà essere in grado di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno. Sussistendo dette condizioni, le riunioni si considerano validamente costituite nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Resta ferma la possibilità dei soci convocati in videoconferenza di partecipare in presenza alla riunione così convocata nel luogo e all’orario stabilito nell’avviso di convocazione.
A ciascun associato spetta un voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di parteciparvi. La seconda convocazione, da tenersi decorse almeno
24 ore dalla prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide laddove si raggiunga un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza, in proprio o per delega, degli associati, e col voto favorevole dei due terzi del totale dei componenti dell’assemblea, e in seconda convocazione quale sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, ma col voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti, comprese le deleghe, fermo restando quanto disposto dall’art. 21, ultimo comma, cod. civ.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, Componente più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli associati.
La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale.
Quando si tratti di nomine e ne sia fatta domanda da almeno cinque associati si procede a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti gli associati.
Di ciascuna seduta dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente della Federazione e da due componenti, ovvero il Vice Presidente e il Segretario.
Il Comitato Direttivo pronuncia la decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
La sostituzione dei membri dimissionari o decaduti ai sensi del precedente comma o per la perdita delle qualifiche di cui al comma terzo dell’art. compete all’Assemblea.
Qualora l’Assemblea non provveda entro 30 giorni alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, il Comitato Direttivo designa i sostituti; tale designazione è sottoposta alla ratifica da parte dell’Assemblea alla prima riunione utile.
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l’attuazione degli scopi della Federazione
Spetta in particolare al Comitato Direttivo:
Il parere del Comitato Direttivo è vincolante nei casi di assunzione e/o di licenziamento del personale della Federazione.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, nella sede della Federazione o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato con lettera raccomandata o per posta elettronica spedita almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente, o in caso di assenza di entrambi, dal Componente più anziano. Le adunanze del Comitato sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e il Comitato delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Delle sedute del Comitato è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Secondo quanto stabilito dal DL 18/2020 e ss.mm., le riunioni del Comitato Direttivo potranno svolgersi anche in modalità da remoto (a distanza) mediante teleconferenza e/o videoconferenza, sulle piattaforme online che verranno di volta in volta comunicate ai soci dell’Associazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams etc..).
L’avviso di convocazione di cui al comma 2 dell’art. precedente conterrà il link di collegamento per partecipare alla riunione nella modalità concordata, nonché, a norma dell’art. 106, comma II, DL 18/2020, “l’espressione del voto in via elettronica” o “per corrispondenza”.
Ciascuno dei partecipanti dovrà essere validamente riconosciuto e identificato da tutti gli altri e dovrà essere in grado di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno. Sussistendo dette condizioni, le riunioni si considerano validamente costituite nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Resta ferma la possibilità dei soci convocati in videoconferenza di partecipare in presenza alla riunione così convocata nel luogo e all’orario stabilito nell’avviso di convocazione.
Ai fini della validità delle deliberazioni, si rinvia al comma 3 dell’art. 14 del presente statuto.
Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Egli cura l’osservanza dello Statuto nonché l’esecuzione delle deliberazioni degli organi della Federazione.
Egli provvede all’amministrazione ordinaria della Federazione e ne coordina le attività.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Componente più anziano.
I responsabili provinciali dovranno organizzare almeno un evento ogni anno al fine di sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che il mondo imprenditoriale. I responsabili provinciali nel definire l’oggetto delle iniziative che saranno promosse su base provinciale dovranno necessariamente confrontarsi con il comitato direttivo affinché lo stesso autorizzi l’organizzazione dell’evento.
All’atto dell’ammissione alla Federazione è dovuta dall’associato, a titolo di tassa di ammissione, una somma pari ad euro 300,00 (trecento/00).
Ogni socio è tenuto al pagamento di un contributo annuo determinato dall’Assemblea. L’Assemblea può deliberare contributi in forma ridotta per particolari categorie di associati.
Per gli associati ammessi durante l’anno, l’obbligo contributivo ha effetto pro rata a partire dall’inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione.
Per speciali esigenze della Federazione possono essere chiesti contributi integrativi. La deliberazione, la misura e i criteri di applicazione di detti contributi sono demandati all’Assemblea.
Il fondo comune della Federazione è costituito:
Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo trasmette il bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e finanziario con relazione scritta, all’Assemblea.
Il bilancio consuntivo con i dettagli del conto economico è depositato nella sede della Federazione a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di approvazione.
Con la maggioranza di cui all’art. 21, ultimo comma, cod. civ., l’Assemblea straordinaria nomina un liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività svolta dalla Federazione dovranno essere redatte in forma scritta e dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica semplice o certificata: federazionieditoridigitali@pec.it.
Eventuali variazioni del suddetto indirizzo verranno tempestivamente comunicate dalla Federazione ai singoli associati.
Ai fini del presente statuto, si intende per:
“testata digitale”: anche detta testata giornalistica online, costituita da un direttore responsabile, un editore e uno stampatore-provider.
“testata registrata”: è tale quella registrata presso la cancelleria del Tribunale nella
cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell’art. 5 della legge 47/1948, e riportata sul registro pubblico degli operatori digitali e della comunicazione (per brevità, ROC), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“ROC”: Registro pubblico degli operatori digitali e della comunicazione, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari e consentire l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che: 1) conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000,00 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati); 2) abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. Detto registro è tenuto e istituito dalla Legge del 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM.
“AGCOM”: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituita con legge n. 249/1997, caratterizzata da indipendenza e autonomia, con il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. Ai sensi dell’art. 1 art. 1 comma 6, lett. a), numeri 5 e 6), è altresì competente della redazione del ROC.
DL 18/2020: c.d. Decreto “Cura Italia”, recante disposizioni per contrastare l’epidemia di Covid – 19, in base al quale, all’art. 106 II comma, è prevista la possibilità di convocare le riunioni dei soci in modalità da remoto (a distanza), in videoconferenza, o in modalità mista.
Legge 103/2012, di conversione del DL n. 63/2012, (art. 3bis): disposizioni
urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
Legge 47/1948: disposizioni generali sulla stampa; art. 5 cit. dallo statuto (v. art.
3bis), in materia di obbligo di registrazione delle testate giornalistiche, così recita: “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale; 4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico”.
RIFERIMENTI
Presidente: Biagio Semilia
Sede legale: via Castellana Bandiera 4/A, Palermo (PA) 90142
PEC: federazioneeditoridigitali@pec.it
C.F. / P.IVA: 07129040825
